Lo Statuto

TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI

Articolo 1
Definizione

La Federazione Lavoratori dell’Agroindustria (FLAI) aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), è un’organizzazione sindacale nazionale unitaria e democratica, plurietnica, di donne e di uomini. Ripudia e combatte ogni forma di molestia, discriminazione e violenza contro le donne, per orientamento sessuale ed identità di genere. Ripudia fascismo e razzismo, sostiene i valori e i principi di legalità e contrasta con ogni mezzo le associazioni mafiose, terroristiche e criminali. Promuove la lotta contro ogni forma di discriminazione, la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti a tempo indeterminato e a termine, stagionali, avventizi, delle figure miste, nelle diverse articolazioni professionali, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, operanti nell’ambito del settore agroalimentare. L’adesione alla FLAI è volontaria e avviene su richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori, indipendentemente dall’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture e formazioni politiche. L’adesione alla FLAI comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto e dei principi dello Statuto della CGIL.

L’emblema della FLAI è un quadrato rosso che inscrive una falce stilizzata bianca con la scritta Flai bianca; sopra il quadrato rosso è riportata la scritta Cgil in colore nero.

La FLAI aderisce all’Effat e alla Uita. La FLAI ha sede in Roma.


Articolo 2
Principi fondamentali

La FLAI – nel rispetto del dettato costituzionale e della piena attuazione dello stesso e considerando la pace bene supremo dell’umanità – afferma il valore della solidarietà in una società plurietnica, di uomini e di donne, senza privilegi e discriminazioni.
La FLAI opera nel pieno rispetto del principio della libertà sindacale, considera l’unità sindacale e la democrazia sindacale un obiettivo strategico per il rafforzamento del potere contrattuale del sindacato.

La FLAI opera per rafforzare l’unità del movimento sindacale europeo.
In particolare la FLAI si propone di:
a) tutelare, difendere e promuovere i diritti individuali e collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto agroindustriale;

  1. b)  lottare contro ogni discriminazione ideologica, etnica e sessuale;
  2. c)  rafforzare la solidarietà tra tutti i lavoratori, stabili, precari e disoccupati;
  3. d)  tutelare nelle forme e con le procedure più adeguate il diritto di tutti/e i/le lavoratori/trici a rapporti corretti e

imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali nei luoghi dilavoro

La FLAI fonda le sue scelte politiche e rivendicative sul miglioramento e sulla tutela delle condizioni di vita e di lavoro nonché sulla difesa e sulla salvaguardia della salute, dell’ambiente e del territorio. Le varie fasi negoziali debbono essere gestite attraverso regole unitariamente definite con il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

In carenza di un mandato unitario, le modalità di consultazione saranno decise dall’organismo dirigente.


Articolo 3
Iscrizione

L’iscrizione alla FLAI avviene mediante domanda alla struttura sindacale del luogo di lavoro o alla struttura sindacale territoriale oppure mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio.

L’iscrizione alla FLAI è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali, secondo le modalità e i criteri definiti dai competenti organismi confederali e della FLAI. L’iscrizione è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall’iscritto/a.

L’iscrizione alla FLAI può essere negata o revocata nei casi e con le procedure di cui all’articolo 3 dello Statuto della CGIL.
Il trattamento dei dati personali degli iscritti e dei soggetti che hanno contatti regolari con il sindacato verrà svolto nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.


Articolo 4
Diritti delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla FLAI e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizione professionale, personale e sociale.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e ad avere salvaguardata la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi; hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, e a concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato.

Ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, ciascuna iscritta e ciascun iscritto alla FLAI ha diritto a concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione di iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza alle quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti; tali posizioni collettive possono essere liberamente manifestate attraverso i normali canali dell’organizzazione. Ogni iscritta e ogni iscritto alla FLAI ha diritto a concorrere alla elaborazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale che la/lo riguardi.

Le iscritte e gli iscritti alla FLAI possono ritirare in qualsiasi momento la propria adesione; hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali.
Le iscritte e gli iscritti hanno diritto a ricevere tempestiva ed esauriente informazione sull’attività del sindacato ai vari livelli nei diversi campi di iniziativa; hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all’interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari.
Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori.
Il voto è personale o a mezzo delegati, eguale e libero.

Tutte le iscritte e gli iscritti possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
La FLAI tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.


Articolo 5
Doveri delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla FLAI partecipano alle attività dell’organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto, nel rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa, delle differenze etniche di ciascuno e nella piena coscienza delle responsabilità che si assumono, con l’adesione e la partecipazione attiva alla vita dell’organizzazione, nei confronti dell’insieme delle lavoratrici e dei lavoratori, privilegiando costantemente il carattere unitario della FLAI.

Le iscritte e gli iscritti, qualora assumano incarichi di direzione, sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle iscritte e degli iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti di cui fanno parte e per quanto riguarda il loro obbligo di difendere l’unità e l’immagine della FLAI.

I rappresentanti designati o eletti su indicazione della FLAI (organismi, organizzazioni, associazioni, consigli di amministrazione, commissioni o simili), devono mantenere con l’istanza che li ha designati rapporti di informazione e di elaborazione, al fine di concertare gli orientamenti cui ispirare la loro attività in dette sedi. Tali rappresentanti hanno l’obbligo di redigere per gli organismi un rapporto ogni anno e un rapporto alla fine del mandato.


Articolo 6
Rapporti con organizzazioni e associazioni

La FLAI stabilisce rapporti di collaborazione politica ed organizzativa, con organizzazioni ed associazioni che abbiano finalità di tutela del lavoro, principi statutari non in contrasto con i principi di democrazia, autonomia e libertà e partecipazione, anche attraverso convenzioni e/o patti federativi.

Articolo 6 bis
ALPAA

L’ALPAA, Associazione dei Lavoratori Produttori Agroalimentari e Ambientali, è federata nei termini definiti nello specifico patto federativo tra le due organizzazioni e partecipa tramite quest’ultima, nelle forme conosciute da apposita convenzione, all’attività della CGIL.
La FLAI costituisce centro regolatore per l’ALPAA.

Il Presidente dell’ALPAA a qualsiasi livello è membro di diritto del corrispondente Comitato Direttivo della FLAI.


Articolo 7
Democrazia sindacale

La FLAI ritiene la democrazia sindacale lo strumento insostituibile di salvaguardia della sua autonomia di elaborazione e di decisione, nonché dell’autonomia di elaborazione e decisione di tutto il sindacato.
La FLAI sostiene la necessità di regole certe che garantiscano il pluralismo delle idee, il riconoscimento di posizioni di minoranza e maggioranza, la circolazione del dissenso, per un libero e sereno dibattito.

La FLAI ritiene che i cardini su cui deve poggiare la vita democratica del sindacato sono:
a) la partecipazione di ogni iscritta e ogni iscritto alla FLAI con pari opportunità e diritti, personalmente o a mezzo di

delegati, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato e delle istanze superiori; ogni iscritto e iscritta è elettore

ed eleggibile alle cariche elettive; può revocare la sua adesione al sindacato in ogni momento;
b) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti

della maggioranza numerica delle altre lavoratrici e degli altri lavoratori;
c) la garanzia che le lavoratrici e i lavoratori o le dirigenti e i dirigenti sindacali che sono espressione di un punto di vista

di minoranza congressuale trovino una loro rappresentanza nei Comitati direttivi e nelle Assemblee generali;
d) la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione, la libera

circolazione delle idee e delle proposte all’interno dell’organizzazione, sia individualmente espresse che attraverso

posizioni collettivamente concertate;
e) l’unicità della FLAI nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
f) il valore della confederalità e della solidarietà;
g) l’adozione di un codice etico relativo a comportamenti, diritti e doveri di coloro a cui si applica. La violazione del

codice etico è violazione dello Statuto;
h) l’affermazione a tutti i livelli, a partire dai Comitati degli Iscritti e dalle Leghe, di un sindacato di donne e di uomini, in

applicazione della normaantidiscriminatoria;
i) la valorizzazione delle delegate e dei delegati di posto di lavoro, sia componenti delle RSU che dei Comitati degli iscritti

e delle Leghe, prevedendone una percentuale minima obbligatoria nei Comitati Direttivi in conformità a quanto stabilito

dalla delibera regolamentare di cui all’articolo 6 dello Statuto della CGIL;
j) tutte le cariche sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti

dal presente Statuto;
k) nelle elezioni degli organismi dirigenti si applica di norma il sistema del voto segreto;
l) è ammessa la votazione palese nelle assemblee di base, salvo che la votazione segreta non venga richiesta da almeno un

decimo delle iscritte e degli iscritti; il voto segreto si applica comunque nel caso che siano presentate più liste, adottando

il sistema della proporzionalepura;
m) le decisioni dei congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese normalmente a maggioranza, fatto salvo quanto

previsto dagli specifici articoli in materia di maggioranza qualificata;
n) la periodicità delle riunioni degli organismi dirigenti e lo svolgimento ogni 4 anni del congresso.

La convocazione straordinaria del Comitato direttivo può essere richiesta da 1/10 dei componenti.
La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta da 1/10 degli/delle iscritti/e o dalla maggioranza qualificata (75%) dei componenti del Comitato direttivo.


Articolo 8
Incompatibilità

La FLAI applica quanto previsto dall’articolo 7 dello Statuto Nazionale CGIL.


TITOLO II
DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

Articolo 9
Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della FLAI mira a promuovere la partecipazione delle/gli iscritte/i, delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita del sindacato e l’impegno verso l’unità sindacale.
La FLAI identifica nei luoghi di lavoro e/o nel territorio, nell’assemblea degli/lle iscritti/e la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

L’assemblea degli/lle iscritti/e elegge:

a)  il Comitato o Lega degli/lle Iscritti/e;

b)  i/le delegati/e ai congressi delle istanze superiori.

La FLAI si articola nelle seguenti strutture:

−  il Comitato o Lega degli/lle Iscritti/e del posto di lavoro, o territoriale, o interaziendale;

−  Federazione territoriale;

−  Federazione regionale;

−  Federazione nazionale.

In ragione della sua complessità il Comitato direttivo nazionale della FLAI può decidere la costituzione di coordinamenti e/o direttivi in relazione a specificità di settore e/o contrattuali, definendone prerogative ed ambiti di lavoro.


Articolo 10
Il Congresso della FLAI


Il Congresso è il massimo organo deliberante della FLAI.
Il Congresso è convocato ordinariamente ogni quattro anni; straordinariamente può essere convocato ogni qual volta lorichieda almeno un decimo degli iscritti o qualora la sua convocazione venga deliberata dal Comitato direttivo con la maggioranza qualificata del 75%.
Il Congresso si svolge sulla base dell’apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi a tutti i livelli della categoria, in sintonia con i deliberati della CGIL.Ogni livello congressuale decide nel rispettivo Comitato direttivo il rapporto iscritti/delegati da eleggere per lo svolgimento del proprio Congresso.
In caso di Congresso della sola FLAI, il regolamento per lo svolgimento del Congresso dovrà essere emanato dal Comitato direttivo nazionale con la maggioranza qualificata del 75%.Tale regolamento dovrà essere conforme ai dettati statutari della FLAI e della CGIL e relativi regolamenti attuativi. Analogamente si dovrà procedere in caso di congressi straordinari agli altri livelli.
Solo al Congresso nazionale compete deliberare sullo scioglimento della FLAI, con la maggioranza qualificata del 75% dei componenti.I Congressi ad ogni livello eleggono i delegati al Congresso di livello superiore.
Le Federazioni territoriali e regionali eleggono al Congresso i Comitati direttivi, le Assemblee Generali ed i Collegi dei sindaci revisori.
Per quanto applicabili, le regole del presente articolo valgono anche per le strutture delle FLAI, regionali e territoriali.


Articolo 11
Strutture di base

La FLAI identifica nell’assemblea delle iscritte e degli iscritti la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.
L’assemblea delle iscritte e degli iscritti di azienda e/o di Lega elegge il Comitato delle Iscritte e degli Iscritti FLAI.
Il Comitato delle Iscritte e degli Iscritti viene rieletto alle scadenze congressuali.La FLAI individua nelle rappresentanze unitarie elette nei luoghi di lavoro da tutte le lavoratrici e da tutti i lavoratori, il soggetto titolato alla contrattazione ed è impegnata per promuovere la loro elezione generalizzata.
Solo in assenza di strutture unitarie, il Comitato delle Iscritte e degli Iscritti della FLAI opera per promuoverne la costituzione e, intanto, svolge il ruolo e la funzione, per la FLAI, della delegazione trattante.La FLAI è altresì impegnata per la promozione della elezione delle rappresentanze per la sicurezza sul lavoro e per la valorizzazione del loro ruolo.
La Lega è la struttura di base che organizza le lavoratrici e i lavoratori agricoli e alimentaristi delle piccole aziende e nel territorio, le lavoratrici e i lavoratori stagionali ed avventizi del comparto. Il Comitato direttivo territoriale può decidere la costituzione di leghe a livello sub-comunale, comunale, intercomunale e di bacino, interaziendale, settoriale, intersettoriale.


Articolo 12
Federazione territoriale

La Federazione territoriale ha compiti di coordinamento e di direzione politica delle strutture aziendali e territoriali di base.
Essa affianca le RSU nella contrattazione in azienda e nelle unità produttive per le materie delegate a quel livello, coordina e dirige la politica contrattuale a livello territoriale, è titolare della stipula di accordi territoriali.

È titolare del rapporto con gli interlocutori pubblici e privati a quel livello.
Il Comitato direttivo territoriale, eletto dal congresso territoriale, è l’organo di direzione politica della FLAI territoriale; attua la linea politica decisa dal Congresso; approva i bilanci consuntivo, preventivo e patrimoniale; decide la propria rappresentanza in strutture esterne, di emanazione della FLAI territoriale, del- la CGIL territoriale su sua richiesta, di emanazione contrattuale territoriale o a quel livello demandata, in enti o istituzioni, compatibilmente con l’articolo 7 dello Statuto CGIL.
I bilanci devono essere trasmessi al livello regionale e nazionale della FLAI.
L’Assemblea Generale territoriale elegge il Segretario generale e la Segreteria territoriale.
Il Segretario generale rappresenta legalmente la FLAI territoriale di fronte a terzi e in giudizio.
La Segreteria territoriale assicura la direzione politica, sindacale e organizzativa delle attività della FLAI, attua le decisioni del Comitato direttivo e dell’Assemblea Generale.
I dirigenti territoriali che fanno parte di organismi elettivi di livello superiore, ottemperano ai deliberati assunti a maggioranza o all’unanimità a quel livello in materia contrattuale e negoziale, assicurando l’unità della FLAI nei rapporti con le controparti pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto dalle regole di democrazia sindacale e di mandato negoziale per le consultazioni deliberative dei lavoratori, sulle piattaforme e nelle conclusioni contrattuali. La Segreteria territoriale mantiene un contatto permanente con le strutture di base e con le Camere del lavoro territoriali o metropolitane, con gli enti e istituti confederali, nonché con la struttura regionale e nazionale della FLAI.
La Segreteria territoriale trasmette alla Segreteria regionale della FLAI i documenti politici approvati dal Comitato direttivo e dall’Assemblea Generale.

La Segreteria territoriale attua i deliberati del Comitato Direttivo in merito alla propria struttura organizzativa sul territorio di competenza, definendo anche gli ambiti del decentramento funzionale in relazione allo sviluppo della sindacalizzazione e della partecipazione dei lavoratori e lavoratrici, raccordandosi con le Camere del lavoro territoriali o metropolitane ed i servizi confederali ed in attuazione dei deliberati organizzativi della FLAI.

La Segreteria territoriale ha la responsabilità del tesseramento e ne trasmette periodicamente i dati a livello regionale e nazionale. Il Comitato direttivo territoriale può nominare un Esecutivo territoriale.
Il Collegio territoriale dei sindaci revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa della FLAI territoriale. Esso è composto da tre componenti.

Il Collegio territoriale dei sindaci revisori elegge nel proprio seno un Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
Il Presidente del Collegio territoriale dei sindaci revisori partecipa di diritto alle sedute del Comitato direttivo territoriale senza diritto di voto.


Articolo 13
Federazione regionale

La Federazione regionale FLAI ha compiti di coordinamento e direzione politica e organizzativa delle strutture territoriali nel territorio di competenza.
Essa stipula contratti integrativi, accordi regionali ed è titolare di vertenze di livello regionale, del confronto e delle intese con le controparti pubbliche e private a quel livello. È responsabile della attivazione e dello sviluppo delle politiche unitarie.

Coordina le politiche finanziarie nel territorio regionale. Promuove e coordina le politiche e i comitati di filiera, di bacino e di gruppo e le vertenze intercomprensoriali di carattere intersettoriale; dirige le politiche del mercato del lavoro e le

politiche di settore di competenza regionale e le ricadute delle politiche comunitarie a quel livello, in raccordo con gli orientamenti complessivi e i deliberati assunti dal Comitato direttivo nazionale.
Il Comitato Direttivo regionale eletto al Congresso regionale, è l’organo di direzione politica della FLAI regionale. L’Assemblea Generale elegge il Segretario generale regionale e la Segreteria regionale.

Il Segretario regionale rappresenta legalmente la FLAI regionale in giudizio e di fronte a terzi. In caso di assenza o impedimento la FLAI regionale è rappresentata da un componente della Segreteria regionale espressamente delegato. La Segreteria regionale attua le decisioni politiche del Comitato direttivo regionale e dell’Assemblea Generale regionale, assicura la direzione politica e organizzativa delle attività della FLAI, mantiene un contatto permanente con le strutture territoriali, con la CGIL regionale e con la FLAI nazionale, con gli enti e istituti confederali.

La Segreteria regionale trasmette alla Segreteria nazionale della FLAI i documenti politici e i bilanci regionali preventivo, consuntivo e patrimoniale approvati dal Comitato direttivo regionale e i dati del tesseramento.
Il Comitato direttivo regionale può decidere la costituzione di un Esecutivo regionale.
Il Collegio regionale dei sindaci revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa della FLAI regionale.

Esso è composto da tre componenti.
Il Collegio regionale dei sindaci revisori elegge nel proprio seno un Presidente cui spetta la responsabilità della

convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
Il Presidente del Collegio regionale dei sindaci revisori partecipa di diritto alle sedute del Comitato direttivo senza diritto di voto.


Articolo 14
Federazione Nazionale

La Federazione Nazionale della FLAI ha compiti di direzione politica e organizzativa e di coordinamento delle strutture della FLAI sul territorio nazionale; dell’insediamento della FLAI nei luoghi di lavoro e nel territorio; della promozione della politica dei quadri e della loro formazione; della distribuzione, nel quadro delle decisioni del Comitato Direttivo della Cgil, delle risorse provenienti dall’autofinanziamento sulla base del modello organizzativo e degli orientamenti definiti dallo statuto della FLAI e dalle decisioni del Comitato direttivo e dell’Assemblea Generale nazionale della FLAI. La Federazione Nazionale esercita il mandato negoziale in raccordo con la CGIL.

La Federazione Nazionale stipula i contratti nazionali ed è responsabile della contrattazione di livello nazionale, predispone e attua le iniziative necessarie allo studio ed alla organizzazione delle risposte alle problematiche economiche, sociali, sindacali, previdenziali, di tutela, che interessano i/le lavoratori/trici del settore agroindustriale; coordina le politiche per l’ottimizzazione dell’azione FLAI nei comparti produttivi, nelle filiere, nei grandi gruppi, nei settori, nell’azione negoziale, di livello nazionale e comunitario; definisce le politiche internazionali; tiene i rapporti con la CGIL, con le Organizzazioni sindacali e datoriali nazionali, con Enti, Associazioni e Istituzioni pubbliche e private, di livello nazionale e comunitario e internazionale; coordina le politiche sindacali interregionali della FLAI.


Articolo 15
Organi della FLAI

Sono organi deliberanti della FLAI:

−  il Congresso;

−  il Comitato direttivo;

−  l’Assemblea Generale;

È organo esecutivo:

− la Segreteria.

Sono organi di controllo amministrativo:

−  il Collegio dei sindaci revisori;

−  il Collegio degli ispettori.È organo di garanzia statutaria:

− il Collegio nazionale di verifica.


Articolo 16
Il Comitato direttivo nazionale

Il Comitato direttivo nazionale è il massimo organo deliberante della FLAI tra un Congresso e l’altro. Ad esso sono affidati i seguenti compiti:

−  dirigere la FLAI nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso nazionale;

−  assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la FLAI si articola;

−  applicare le regole amministrative in conformità alla legge 460 del ’97;

−  approvare il bilancio preventivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, presentato dalla Segreteria, riferitoall’esercizio dell’anno successivo;

−  approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 g i u g n o di ogni anno, relativo all’esercizio dell’anno precedente;

−  eleggere a livello nazionale Il Collegio degli ispettori;

−  convocare assemblee quali la Conferenza di programma e l’Assemblea delle delegate e dei delegati;

−  provvedere alle cooptazioni e sostituzioni dei componenti dimissionari e decaduti, nel Comitato direttivo, nel Collegiodi verifica, nel Collegio dei Sindaci revisori, nel Collegio degli ispettori, nelle forme previste dal presente Statuto;

−  provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso;

−  costituire Coordinamenti Regionali.

In riferimento alla possibilità di costituire a livello di territorio regionale un “Coordinamento regionale”, quale struttura non di carattere congressuale, la Segreteria nazionale può proporre al Direttivo Nazionale la definizione di tale assetto organizzativo.
La motivazione del “Coordinamento regionale” dovrà tenere conto di specifiche valutazioni organizzative e sindacali strettamente raccordate alla peculiarità del territorio di riferimento, definendo prerogative ed ambiti di competenza, così come l’impostazione di rafforzare e migliorare l’assetto e le funzioni dei gruppi dirigenti.Ha il compito di coordinare e dirigere le attività comunemente con le strutture territoriali comprensoriali per concorrere alla elaborazione di piattaforme rivendicative ed allo sviluppo delle vertenze contrattuali.
Al fine di attivare il lavoro di direzione politica del territorio, verrà costituito il ruolo di “coordinatore”. Tale modello organizzativo deve essere valutato comunemente dai Centri Regolatori di riferimento.Qualora gli organi direttivi e/o quello esecutivo di una struttura della Flai assumano e confermino posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l’appartenenza alla Cgil e alla Flai perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello statuto “e le normative conseguenti”, con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura al punto di ledere l’immagine delle Cgil e della Flai, il C.D. decide a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti di proporre al C.D. della Cgil, lo scioglimento di detto organo e la nomina conseguente di un Commissario.Il Comitato direttivo nazionale è eletto dal Congresso nazionale, che fissa il numero dei suoi componenti.
Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l’altro possono essere colmate fino al massimo del 40% dei suoi componenti.
Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.
Il Comitato direttivo nazionale elegge nel suo seno un Presidente e due Vicepresidenti, ai quali compete garantire il suo funzionamento sulla base delle modalità previste da un regolamento che il Comitato direttivo stesso dovrà assumere con la maggioranza qualificata del 75%. Il Comitato direttivo nazionale è con- vocato dalla Presidenza, in accordo con la Segreteria nazionale, almeno una volta a trimestre e/o ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da 1/10 dei suoi componenti. Ogni componente del Comitato direttivo nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi congresso o riunione delle strutture di categoria e di prendervi la parola.
Il Comitato direttivo può eleggere una Direzione/Esecutivo con compiti operativi sulle decisioni assunte e/o istruttorie in preparazione delle riunioni del Comitato direttivo.
Alla Direzione/Esecutivo partecipano di diritto la Presidenza del Comitato Direttivo, il Presidente del Collegio di verifica e il Presidente dei sindaci revisori.
La Direzione/Esecutivo opera in raccordo con la Segreteria nazionale.
Nell’ambito del mandato congressuale, su proposta della Segreteria nazionale, il Comitato direttivo può convocare una Conferenza di Programma, quale sede di confronto ed approfondimento sul progetto strategico sindacale della Federazione e sulle politiche confederali. Di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita della Flai e della Cgil, su proposta della Segreteria nazionale, il Comitato direttivo convoca l’Assemblea delle delegate e dei delegati della Flai Cgil quale momento di rappresentanza, coinvolgimento e confronto sulle scelte politiche fondamentali della Federazione e della Cgil, fissandone i criteri e le modalità di composizione e partecipazione.
Il Comitato direttivo delibera a maggioranza semplice, fatti salvi i casi per i quali dal presente Statuto è prevista la maggioranza qualificata.
Per quanto applicabili, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture delle FLAI regionali e territoriali.


Articolo 16 bis
L’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale elegge la sua Presidenza.
L’Assemblea Generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria Nazionale.

L’Assemblea Generale elegge il Segretario Generale e la Segreteria.
All’Assemblea Generale si applica il Regolamento del Comitato Direttivo. L’Assemblea Generale viene convocata di norma una volta all’anno per:

–  discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell’attività sindacale;

–  impostare le iniziative di portata generale;

–  verificare il complesso dell’attività sindacale.


Articolo 17
La Segreteria nazionale

L’Assemblea Generale della FLAI elegge il Segretario generale, la Segreteria nazionale.Il Segretario generale rappresenta legalmente la FLAI Nazionale di fronte a terzi e in giudizio. In sua assenza tale rappresentanza è affidata al/ai vice-segretario/i.
La Segreteria attua le decisioni del Comitato direttivo e dell’Assemblea Generale, assicura la gestione continuativa della FLAI e risponde della propria attività al Comitato direttivo nazionale stesso.Il funzionamento della Segreteria nazionale si impronta alla piena collegialità, che scaturisce dall’assunzione della responsabilità individuale e dal vincolo della solidarietà.La Segreteria nazionale funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Ogni componente della Segreteria, sulla base dell’incarico affidato su proposta del Segretario generale, risponde del suo operato alla Segreteria.La Segreteria nazionale attua le decisioni del Comitato direttivo nazionale.
Assicura la direzione quotidiana delle attività nazionali e mantiene un contatto permanente con la CGIL, con le altre strutture della FLAI e con gli enti e istituti confederali.

La Segreteria può nominare su proposta del Segretario generale fino a due vice-segretari generali con funzioni vicarie con il vincolo della presenza di entrambi i generi considerando a tal fine la figura del Segretario Generale e quella del/dei vice-segretario/i.

La Segreteria nazionale delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d’urgenza; concorre alla definizione dei gruppi dirigenti ad ogni livello, favorendo al riguardo la migliore e più diffusa utilizzazione dei quadri e delle competenze disponibili. La Segreteria nazionale provvede all’organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, al coordinamento degli uffici della FLAI e ne coordina l’attività nei vari campi.

Per quanto applicabili, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture delle FLAI regionali e territoriali.


Articolo 18
Il Collegio dei sindaci revisori

Il Collegio dei sindaci revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa della FLAI nazionale.
Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti a voto palese dal Congresso nazionale della FLAI.
Il Collegio dei Sindaci Revisori della Flai Nazionale così come eletto al Congresso, come per tutti i Centri Regolatori della Cgil, deve prevedere al proprio interno la presenza di un Revisore dei Conti iscritto all’Albo dei Revisori.

In caso di decadenza o dimissioni dei componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori non verranno effettuate sostituzioni fino al raggiungimento del numero di componenti effettivi rispettivi stabilito dal presente Statuto.
Nel caso in cui il numero dei supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo Nazionale può provvedere a sostituzioni. Il Collegio nazionale dei sindaci revisori deve essere eletto tenendo conto dei requisiti di specifica competenza ed esperienza dei suoi componenti, i quali non devono avere responsabilità amministrative dirette nell’ambito della FLAI. Il Collegio nazionale dei sindaci revisori accompagna con una propria relazione il bilancio della FLAI nazionale che invia ai centri regolatori; controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica le regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio nazionale dei sindaci revisori presenta al Congresso nazionale della FLAI una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.
Il Collegio nazionale dei sindaci revisori elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

La Presidenza del Collegio nazionale dei sindaci revisori partecipa alle sedute del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.
Per quanto applicabili, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture della FLAI regionali e territoriali.


Articolo 19
Il Collegio degli ispettori

Il collegio degli ispettori è istituito e opera a norma dell’art. 21 dello statuto CGIL.
Gli Ispettori hanno l’obbligo di riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa.
Hanno obblighi ispettivi riferiti alle regole della canalizzazione delle risorse, alla correttezza dei rapporti amministrativi. Si attivano su mandato di organismi nazionali e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi oltreché al Collegio dei sindaci revisori di riferimento.
Il coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo nazionale.


Articolo 20
Il Collegio nazionale di verifica

Il Collegio nazionale di verifica è l’organo di garanzia statutaria dei diritti delle diverse istanze e dei singoli iscritti ed è l’organo di giurisdizione interna della FLAI.
Il Collegio nazionale di verifica è composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti eletti a voto palese dal Congresso nazionale, con una maggioranza qualificata del 75% dei votanti, tra gli iscritti e le iscritte con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione alla CGIL e di riconosciuto prestigio, autonomia, indipendenza.
Il Collegio di Verifica è composto così come eletto al Congresso. In caso di decadenza o dimissioni non verranno effettuate sostituzioni fino al raggiungimento del numero di componenti effettivi rispettivi stabilito dal presente Statuto. In tale caso si provvederà alla elezione dei componenti supplenti.
Qualora il numero dei supplenti si riducesse a tre, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni con un voto a maggioranza del 75% dei votanti.

Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritti/e o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi, di dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentare e alle decisioni assunte dagli organi della FLAI, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
I componenti del Collegio di verifica sono tenuti alla massima riservatezza sul loro operato.
Il Collegio nazionale di verifica elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso e a tale proposito si dota di apposito regolamento.
La Presidenza del Collegio nazionale di verifica partecipa alle sedute del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.


Articolo 21
Coordinamenti nazionali

Al fine di consentire alla FLAI lo svolgimento di una incisiva iniziativa contrattuale e sindacale sulle attività produttive e sulle condizioni di lavoro nei vari ambiti di iniziativa della FLAI, il Comitato direttivo nazionale può istituire Coordinamenti di settore, di filiera, di comparto, di gruppo, di soggetti interessati a specifiche iniziative nell’ambito del lavoro di intervento di tutela sindacale e contrattuale della FLAI.

I Coordinamenti concorrono alla elaborazione delle politiche di competenza, delle piattaforme rivendicative, allo sviluppo delle vertenze contrattuali, alla ricerca delle soluzioni dei problemi specifici, al raccordo delle complessive linee rivendicative della FLAI, anche al fine di realizzare omogeneità, unità e pari dignità nelle condizioni di accesso al lavoro e tutela delle condizioni di lavoro.

I componenti dei coordinamenti, ai fini dell’utilizzo dei diritti contrattuali sindacali, sono equiparati ai componenti del Comitato direttivo nazionale FLAI.


TITOLO III
FINANZIAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 22
Contributi sindacali e solidarietà

La FLAI è finanziata con il contributo delle iscritte e degli iscritti che sottoscrivono volontariamente una delega o corrispettivo atto certificatorio.
Il finanziamento secondo quanto previsto nella Contrattazione collettiva stipulata ai vari livelli e approvata dai/lle lavoratori/trici rispettivamente interessati/e avviene tramite tessera, con la firma da parte degli/lle iscritti/e della delega per la trattenuta delle quote associative sindacali sulla retribuzione diretta e/o differita, con la contribuzione mensile, con contributi volontari di singoli lavoratori, con altre forme di contributi che abbiano caratteristiche di volontarietà, siano espressamente finalizzati ed ascritti a bilancio nella voce entrate.

Sono altresì fonti di finanziamento sottoscrizioni di volta in volta autorizzate dal Comitato direttivo delle strutture che attivano la sottoscrizione, la quale deve essere indetta dando tempestiva e chiara informazione ai/lle lavoratori/trici interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta e della successiva informazione in merito all’utilizzo delle risorse raccolte, contri- buti volontari dei/lle lavoratori/trici di sostegno all’attività sindacale. Sia nel caso di sottoscrizioni che di contributo individuale volontario, al/la lavoratore/trice che versa, dovrà essere rilasciata ricevuta. Tutte le voci di cui sopra, nonché altre forme di sostegno (distacchi retribuiti, quote di affiliazione, gettoni di presenza ecc.) vanno iscritti a bilancio fra le “entrate”. La contribuzione associativa per delega per i/le lavoratori/trici occupati/e in tutto il territorio nazionale è stabilita nella misura minima dell’1% su paga base e contingenza o equivalente. Le contribuzioni versate dai/lle lavoratori/trici sono vincolate alle regole sui riparti e sulle modalità di canalizzazione stabilite dal Comitato direttivo nazionale della CGIL e della FLAI per quanto di propria competenza.

La canalizzazione dei contributi espressamente finalizzati alle attività di assistenza contrattuale, in ragione delle specifiche finalità della loro destinazione, avviene esclusivamente all’interno della FLAI.
Non è ammessa per nessuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altri livelli della struttura FLAI e CGIL.

La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo a nessuna rivalutazione.
La FLAI e tutte le sue strutture non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita della FLAI salvo diverse disposizioni legislative.
In caso di scioglimento della FLAI il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal centro regolatore competente sentito l’organismo di controllo previsto dall’art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.
In caso di scioglimento della Cgil nazionale, il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto dall’art. 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.


Articolo 23
Attività amministrativa

L’attività amministrativa della FLAI deve basarsi sul rapporto costi-ricavi coerente con la sostenibilità economica di ciascuna struttura e su una regolare, corretta e documentata tenuta contabile impostata su criteri di legittimità, di responsabilità, di chiarezza e trasparenza.
A tal fine devono essere rispettate le seguenti norme:

−  predisposizione annuale del bilancio preventivo per l’anno successivo entro il mese di dicembre;

−  predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l’applicazione del modello di “Piano unico dei conti” in conformità alla legge 460 del 4/12/97, del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico;

− predisposizione del bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico, relazione illustrativa, relazione del Collegio dei sindaci revisori) entro il mese di giugno dell’anno successivo;
− ogni struttura deve tenere la contabilità e la relativa documentazione a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, del Collegio degli ispettori delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

−  copia dei bilanci deve essere tempestivamente inviata ai livelli superiori;

−  l’attività amministrativa dei Comitati degli iscritti e delle Leghe sarà compresa in quella delle strutture di livello superiore con l’ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dagli organi dirigenti competenti;

− i bilanci consuntivi e preventivi devono annualmente essere resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei, normalmente attraverso la stampa della FLAI o della CGIL.


Articolo 24
Autonomia giuridica e amministrativa

La FLAI nazionale, le FLAI territoriali e le FLAI regionali sono Associazioni autonome dal punto di vista giuridico ed amministrativo e pertanto strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione ad esse aderenti salvo quanto fosse diversamente stabilito in virtù di norme di legge.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, prese da singoli dirigenti, in contrasto con decisioni assunte in organismi dirigenti che comportino oneri alle strutture dirette, la FLAI e le sue strutture si rivarranno, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.


TITOLO IV
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

Articolo 25
Esercizio della giurisdizione interna

La giurisdizione interna della FLAI è esercitata sulla base di quanto previsto al Titolo V° dello Statuto CGIL vigente e, per quanto di diretta competenza, dal Collegio nazionale di verifica di cui all’art. 20 del presente Statuto.


TITOLO V
NORMA ANTIDISCRIMINATORIA

Articolo 26
Realizzazione della norma

Nella formazione degli organismi dirigenti ed esecutivi della FLAI a tutti i livelli, nonché nelle sostituzioni negli stessi che si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale ed internazionale, di un sindacato di donne e di uomini, si persegue ovunque possibile la parità tra i generi, a partire dagli organi esecutivi laddove composti in numero pari, e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60%. Per la realizzazione di quanto sopra verranno definite apposite regole applicative, la cui realizzazione dovrà essere accertata dal Collegio di verifica e periodicamente discussa nei Comitati direttivi a tutti i livelli.


TITOLO VI
NORME GENERALI

Articolo 27
Statuto

Quanto non previsto dal presente Statuto è normato dallo Statuto della CGIL.

Al solo Congresso compete deliberare sullo Statuto e sulle sue modifiche.


Articolo 28
Regolamenti attuativi

I regolamenti in attuazione del presente Statuto, devono essere approvati dal Comitato direttivo nazionale della FLAI con la maggioranza del 75% dei componenti ed hanno valore statutario. Il Direttivo nazionale della FLAI approverà le modalità di recepimento del regolamento di attuazione dello Statuto CGIL approvate dal Direttivo nazionale della CGIL. Il Direttivo nazionale della FLAI approverà le modalità di recepimento del regolamento di attuazione delle parti demandate dello Statuto CGIL che verranno approvate dal Comitato direttivo nazionale della CGIL.


Articolo 29
Divieto di fumo

È fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello di categoria e negli uffici sindacali.

Il Comitato Direttivo nazionale delibera gli adeguamenti allo Statuto derivanti da eventuali modifiche allo Statuto della CGIL.